Categoria Lavoro
Stato: Aperta
Risposte: 1
7 anni fa
Risposte:
Il Fondo di Garanzia interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro. L'art. 2 della legge n.297 del 29 maggio 1982, ha istituito presso l' Inps il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto", esteso col d.l. 80/92 alle ultime retribuzioni (artt.1 e 2) e anche alla previdenza complementare (art.5); avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest' ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto. (art.2120 c.c.).
E' opportuno rivolgersi ad un legale specializzato in diritto del lavoro; al momento non sono iscritti sulla piattaforma Avvocati con tale specializzazione.
Ci scusiamo per il disagio.
Conlegra Staff
7 anni fa