ristrutturazione e tabelle millesimali
Salve, ho ristrutturato l'appartamento dividendolo in due parti, quale diritto si segue per verificare la proprietà, il potere e le spese di ogni condomino sulle parti comuni ? L'amministratore di condominio dice che devo far rifare a mie spese le tabelle millesimali perchè non rappresentano più l'immobile essendo cambiato. Quanto mi potrebbe costare il calcolo delle tabelle millesimali? Ma se rinuncio al diritto sulle parti comuni come per esempio non andare più sulla veranda posta all'ultimo piano o non utilizzare l'ascensore potrei in questo modo rinunciare al pagamento delle spese comuni? Grazie Gianni
Categoria Civile
Stato: Aperta
Risposte: 1
7 anni fa

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RISTRUTTURAZIONE E TABELLE MILLESIMALI
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Conlegra Staff
Avvocato
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Gentile utente, a norma dell'art.68 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Il valore della proprietà privata di ciascuno rispetto a tutto l'immobile e' convenzionalmente espresso dalle tabelle millesimali che esprimono il rapporto tra il valore di ciascuna unita' immobiliare e il valore dell'intero edificio convenzionalmente suddiviso in mille, e sono utilizzate per effettuare una corretta ripartizione dei costi all'interno del condominio e per determinare i quorum per l'approvazione delle assemblee condominiali. A norma del successivo articolo 69 i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. A norma dell'art. 1118 del codice civile "il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni". Cordiali saluti Conlegra Staff
7 anni fa

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