Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di qualsiasi altro contratto e
il promittente venditore è quindi responsabile in via contrattuale dell'inadempimento.
L'acquirente può richiedere il risarcimento del danno subito (artt. 1218 ss del codice civile) e, addirittura, se possibile o profilato dal titolo, potrebbe ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso il cd. "adempimento coattivo in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto."
Tuttavia e' necessaria la prova del danno secondo le regole generali (Cass. 17923/2007; 1301/2003; 849/2002; 4465/1997); prova, questa, non facile da dimostrare.
È opportuno rivolgersi ad un Avvocato di fiducia specializzato in diritto privato.
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7 anni fa