Il contratto di apprendistato disciplinato dal d.lgs 14 settembre 2011 n. 167 (c.d Testo Unico dell’apprendistato), è un contratto di lavoro dipendente e come tale ha la copertura contributiva.
Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e consente di acquisire una qualifica professionale. Regola un rapporto di lavoro nel quale l'azienda si impegna ad addestrare l'apprendista, attraverso fasi di insegnamento pratico e tecnico-professionale.
Il contratto di apprendistato deve avere forma scritta e indicare la prestazione alla quale è adibito l'apprendista, il suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto di lavoro. Il compenso dell'apprendista non può essere stabilito in base a tariffe di cottimo e il suo inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione. La qualifica professionale conseguita attraverso uno qualsiasi dei tre contratti di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato , rispettando il termine contrattuale di preavviso.
Per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955. In particolare spetta:
1) l'assistenza per motivi di infortunio,
2) il congedo matrimoniale,
3) gli ANF - autorizzati dall'Inps,
4)l'assistenza sanitaria per le malattie,
5)l'indennità di maternità;
SANZIONI
In caso di inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e che sia tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare all'Inps, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100%. La maggiorazione esclude qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
Fermo restando quanto sopra, per effetto delle modifiche normative introdotte dall'articolo 23 Legge 06 agosto 2008 n. 133 si evidenziano due diversi profili di responsabilità in caso di inadempimento nell'erogazione della formazione:
il datore di lavoro non potrà considerarsi responsabile e non perde le relative agevolazioni contributive nel caso in cui la formazione del'apprendista non possa realizzarsi per una carenza dell'offerta formativa pubblica;
se di contro il datore di lavoro ha scelto di erogare la formazione in ambito esclusivamente aziendale, l'assenza di un'offerta formativa pubblica in ambito regionale non costituirà elemento di giustificazione per evitare le sanzioni per inadempimento dell'obbligo formativo.
Distinti saluti
Conlegra Staff
7 anni fa