assemblea straordinaria revoca amministratore
Salve avrei bisogno di sapere cosa succede se l'amministratore non convoca l'assemblea straordinaria legittimamente richiesta dai condomini, e soprattutto se può essere sospeso o revocato e nel caso qualè la procedura da seguire. Grazie per la disponibilità.
Categoria Civile
Stato: Aperta
Risposte: 1
7 anni fa

Risposte:

Richiesta di assemblea, convocazione e revoca amministratore.
0 points

Conlegra Staff
Avvocato
Gold
Contatta
innanzitutto occorre distinguere la richiesta di assemblea dalla convocazione della stessa. A norma dell'art.66 comma 1 delle disposizioni di attuazione del codice civile la richiesta di convocazione di assemblea, sia ordinaria che straordinaria qualora non vi provveda l’amministratore è concessa ad almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio e la possibilità per detti condomini di convocare anche l’assemblea scatta, quando, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’amministratore non la convochi. A norma dell'art.1129 comma 11 c.c. la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, ( i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: (comma 12) 1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini; 5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. Saluti Conlegra Staff
7 anni fa

Trova l'Avvocato adatto al tuo caso