Assegno di mantenimento
Buongiorno, sono un padre separato che versa l'assegno di mantenimento per il figlio minorenne e per la ex moglie. La casa coniugale è stata data alla mia exmoglie e a mio figlio, io sono un operaio specializzato e ho un reddito di circa 22000 euro annui. Anche mia moglie lavora come impiegata presso una banca, e in questi giorni come spese extra mi ha chiesto 150 euro per gli occhiali da vista nuovi per mio figlio che a voluto spendere circa 300 euro. La mia domanda è se è giusto e lecito che paghi la metà del prezzo degli occhiali nonostante verso gia l'assegno di mantenimento sia a mio figlio che alla exmoglie. Grazie
Categoria Civile
Stato: Aperta
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7 anni fa

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Concorso nel mantenimento
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Conlegra Staff
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Gentile utente, se la sentenza di separazione nulla dice sul riparto delle spese straordinarie, esse si intendono ripartite al 50% in ossequio principio generale del dovere di mantenimento costituzionalmente tutelato dall'art.30 della Costituzione. L'art.316-bis del codice civile "concorso nel mantenimento" stabilisce che: "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento."
7 anni fa

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