Categoria Condominio
Stato: Aperta
Risposte: 1
7 anni fa
Risposte:
Ai sensi dell'art. 1102 del codice civile, il singolo condomino può apportare modifiche alle parti comuni del bene, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguirne un miglior godimento, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso. E' comunque opportuno verificare anche il contenuto del regolamento condominiale in quanto potrebbe derogare all'art.1102 del codice civile sottoponendo al voto assembleare quelle modificazioni che per loro natura implichino un uso eccessivo o sproporzionato delle cose comuni.
7 anni fa