Categoria Famiglia
Stato: Aperta
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7 anni fa
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A norma dell'art. 438 del codice civile, i genitori hanno il diritto agli alimenti, e quindi all'assistenza da parte dei figli solo se versano in stato di bisogno e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento.
La misura degli alimenti e conseguente assistenza devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il successivo articolo 441 rubricato "concorso degli obbligati" afferma che: "se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze. " Per cui, il fatto che lei assista sua madre con più attenzione e cura, non solleva gli altri fratelli dai loro doveri, essendo tutti obbligati alla medesima prestazione, anche se in misura diversa, in ragione delle diverse capacità economiche di ciascuno.
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
E' opportuno rivolgersi ad un Avvocato della sua città specializzato in diritto di famiglia.
Conlegra Staff
7 anni fa