Categoria Famiglia
Stato: Aperta
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7 anni fa
Risposte:
La possibilità per il coniuge di adottare il figlio anche adottivo, dell’altro coniuge, rientra tra le ipotesi di adozione in casi particolari previste dall'art.44 della L.184/1983; ciò per assicurare, a chi di fatto già svolge le funzioni di genitore, la possibilità di adottare il minore. A norma del successivo articolo 45, nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44, si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10265 del 2011 ha negato la possibilità di adozione del figlio del coniuge perché senza il consenso del padre naturale. Nel caso in esame il coniuge della madre naturale chiedeva l’adozione della figlia della stessa avuta da una breve relazione con un altro uomo durante il matrimonio. Il padre naturale, pur avendo sempre manifestato disinteresse per la minore, non prestava il consenso all’adozione; il coniuge della madre, invece, aveva sempre svolto le funzioni di padre, assistendo la minore moralmente e materialmente e per tale ragione richiedeva l’adozione. La Suprema Corte, nonostante ciò, ha affermato che il consenso all’adozione a norma dell' art. 44 della L.184/1983 richiede il consenso degli esercenti la potestà genitoriale.
Distinti saluti Conlegra Staff
7 anni fa