TRUFFA ONLINE : È COMPETENTE A DECIDERE IL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI LA SOMMA VIENE MATERIALMENTE RISCOSSA

Cass. II sez. penale sentenza n. 48027/2016



TRUFFA ONLINE : È COMPETENTE A DECIDERE IL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI LA SOMMA VIENE MATERIALMENTE RISCOSSA E NON IL TRIBUNALE DEL LUOGO DOVE L'ACQUIRENTE HA DISPOSTO IL BONIFICO
(Cass. II sez.penale sentenza n. 48027/2016)

Con la sentenza n.48027/2016 la Cass. ha ribadito il consolidato principio secondo il quale «nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente pagamento "on line", il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa»: Cass. 7749/2015 Rv. 264696.
Nel cao in esame la Corte di appello
Per la Cassazione il suddetto principio trova la sua motivazione nell'osservazione secondo la quale "il reato di truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimoni" del soggetto passivo (SS.UU. 1/1999 riv Rv. 212079) e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato".
La Corte di Cass., nel caso in esame ha dato ragione a una donna condannata in appello per una truffa avvenuta su internet, annullando la sentenza impugnata e quella di primo grado per incompetenza territoriale, ritenendo che la Corte sia caduta in errore a stabilire la competenza a decidere del tribunale del luogo in cui le vittime effettuarono materialmente il bonifico bancario in favore dell'imputata e non quello dove le somme furono materialmente riscosse.
Per la Cass. quindi "nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, ove il pagamento, da parte della parte offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell'agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l'ingiusto profitto (riscossione della somma) e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Nell'ipotesi in cui, non vi sia prova del luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. Pen. ossia: a) il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione; b) il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. "

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