REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI: comunione e separazione legale dei beni

comunione e separazione legale dei beni: valutazioni e differenze


COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI

In seguito alla riforma del Diritto di famiglia, il 'regime patrimoniale della famiglia' (e cioè il rapporto tra il patrimonio della moglie e quello del marito) può essere liberamente determinato dai coniugi, che possono scegliere tra alcuni tipi di 'convenzione' previsti dalla legge. Le convenzioni matrimoniali sono stipulate alla presenza di un notaio, oppure inserite nell'atto di matrimonio. Normalmente vengono fissate prima delle nozze, ma possono essere concluse o modificate anche durante la vita matrimoniale. Se i coniugi non stipulano tra di loro alcuna convenzione, ai loro rapporti patrimoniali si applica automaticamente il regime della 'comunione dei beni', che in questo caso si definisce 'comunione legale'.
La comunione dei beni è il regime più frequente (poichè è il regime che la legge prevede fra i coniugi che non hanno stipulato nessuna convenzione particolare) e ha per oggetto il patrimonio comune dei coniugi, di cui essi hanno la proprietà in quote uguali. Esso è costituito da:
1) i beni acquistati insieme o separatamente durante la vita matrimoniale, salvo quelli di carattere personale;
2) i risparmi di ciascun coniuge, accantonati durante la vita matrimoniale;
3) le aziende costituite dopo i(matnmonio e gestite da tutti e due coniugi;
4) Fanno parte del patrimonio comune anche i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli contratti separatamente (per il mantenimento della famiglia, l'educazione dei figli ecc.), nonché i pesi e gli oneri che gravano sui singoli beni al momento dell'acquisto (ad esempio, un'ipoteca sulla casa).

Sono esclusi dalla comunione i beni personali di ciascun coniuge, ovvero:
1) i beni di ciascuno esistenti prima del matrimonio;
2) i beni che ciascuno ha ricevuto, dopo il matrimonio, per donazione o successione;
3) i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione per invalidità sul lavoro;
4) i beni di uso strettamente personale o necessari all'esercizio di una professione;
5) i beni acquistati vendendo o dando in cambio i beni personali sopra elencati, purché all'atto dell'acquisto venga specificato che non entrano nella comunione dei beni.

L'amministrazione delia comunione è attribuita a entrambi i coniugi con eguali poteri. Gli atti di amministrazione ordinaria possono essere compiuti da ciascuno dei due coniugi, mentre quelli straordinari (ad esempio, vendita di immobili) richiedono il consenso di entrambi.
Quando c'è disaccordo fra le parti e uno dei coniugi rifiuta di prestare il consenso a un atto di amministrazione straordinaria, è possibile rivolgersi al giudice. Il giudice può dare l'autorizzazione alla stipulazione dell'atto quando risulta necessaria all'interesse della famiglia o dell'azienda familiare.
Lo scioglimento della comunione si verifica:
1) per morte di uno dei coniugi oppure per dichiarazione di assenza o di morte presunta;
2) per annullamento del matrimonio;
3) per separazione personale;
4) per divorzio;
5) per accordo dei coniugi e quindi decidendo di cambiare il regime patrimoniale in quello
della separazione dei beni;
6) per fallimento di uno dei coniugi;
7) per separazione giudiziale dei beni: questo provvedimento provoca il passaggio
immediato al regime di separazione dei beni e viene pronunciato dal giudice in caso di:
- interdizione o inabilitazione di uno dei coniugi;
- cattiva amministrazione;
- disordine negli affari;
- mancata contribuzione ai bisogni della famiglia.

Allo scioglimento della comunione dei beni devono essere definiti tutti i rapporti reciproci di 'dare e avere';
l'attivo e il passivo vengono suddivisi in parti uguali fra i coniugi o i loro eredi.

Categoria Famiglia

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