Categoria Responsabilità Medica e Malasanità
Stato: Aperta
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7 anni fa
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D.M 31 luglio 2015 Specifiche tecniche e modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Art. 3 Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati
1. L'invio telematico di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto e' escluso solo in presenza di specifica opposizione, espressa dall'assistito al momento dell'emissione del documento fiscale, ai sensi dell'art. 7 del Codice. In tal caso, e' escluso anche l'invio telematico dei dati relativi a eventuali rimborsi.
2. A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, l'assistito puo' manifestare l'opposizione di cui al comma 1:
a) in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
b) negli altri casi, chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso dell'anno 2015.
4. Oltre a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, l'assistito, in conformita' con quanto previsto nel punto 2.4.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, puo' accedere al Sistema TS, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, per selezionare le proprie spese sanitarie pervenute al Sistema TS ai sensi del presente decreto, per le quali esprimere la propria opposizione all'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Sistema TS rende disponibili apposite funzionalita' telematiche nell'area autenticata del sito web dedicato del Sistema TS, secondo le modalita' previste dall'art. 64 del CAD, tramite l'utilizzo da parte dell'assistito della tessera sanitaria TS-CNS ovvero tramite le modalita' previste per l'accesso da parte dell'assistito al servizio Fisconline dell'Agenzia delle Entrate, secondo specifiche tecniche da definirsi sentito il Garante della protezione dei dati personali.
6. Per le spese sostenute nell'anno 2015 e per i rimborsi erogati nello stesso anno, la richiesta di opposizione all'utilizzo dei dati puo' anche essere effettuata in relazione alle voci aggregate per tipologia di spesa con la modalita' di cui al punto 2.4.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
7. Il Sistema TS provvede alla cancellazione senza ritardo dai propri archivi dei dati di spesa per i quali e' stata manifestata da parte dell'assistito l'opposizione di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
8. Tutte le operazioni di accesso ai dati di cui al presente articolo sono tracciate dal Sistema TS e registrate in appositi file.
Saluti
Conlegra Staff
7 anni fa