Gentile utente,
con la Legge n. 120 del 29 luglio 2010 in vigore dal 13 agosto 2010 vengono introdotte nuove norme al Codice della Strada.
In particolare, l'articolo 218 co.6 del Codice della strada intitolato "Sanzione accessoria della sospensione della patente" prevede che:
"chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.842,00 a € 7.369,00. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo".
La risposta alla sua domanda è quindi negativa, nel periodo di sospensione della patente non potrà quindi guidare mezzi a motore, Sono escluse biciclette elettriche che non superino i 25 watts di potenza.
7 anni fa