Come da Lei intuito, il suo caso rientra nelle ipotesi previste dalla Legge n.3/2012:
"I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. "
Legittimato a presentare il ricorso per il piano del consumatore è il consumatore, inteso, per espressa previsione normativa, come debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.) quale disciplinato dal regio decreto numero 267/1942 (legge fallimentare).
E' necessario che il debitore presenti istanza al Presidente del Tribunale ove ha la residenza per la nomina di un Professionista abilitato, che curi la proposta di accordo o il piano di rientro del debito.
Le procedure sono:
1. l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore;
2. il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori.
Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione (cioè il provvedimento che rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori).
Il procedimento ha connotazioni diverse per la proposta di accordo e per il piano del consumatore.
la proposta di accordo deve essere depositata presso il Tribunale del luogo ove il consumatore risiede ovvero ove il debitore ha la sua sede principale e l’Organismo di Composizione della Crisi deve entro e non oltre i tre giorni successivi al deposito, notificare la proposta di accordo all’agente di riscossione e agli uffici fiscali competenti anche presso gli enti locali (art.12 bis c.1).
La proposta di accordo comporta che il tribunale ordini determinate forme di pubblicità. Il tribunale provvede quindi all'interpello di tutti i creditori e occorre che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare dei crediti.
L'omologazione del piano del consumatore è più semplice, ma comporta anch'essa la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso.
Il giudice omologa il piano quando:
1. è idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.);
2. esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
3. esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell'accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.
È necessario presentare istanza al Presidente del Tribunale dove ha la residenza per la nomina di un Professionista abilitato che curerà la proposta di accordo o il piano di rientro del debito.
Le istanze precompilate sono disponibili presso le cancellerie civili dei Tribunali.
Distinti saluti
Conlegra Staff
7 anni fa