Categoria Famiglia
Stato: Aperta
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7 anni fa
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La legge n.55/2015 ha modificato l’impianto normativo del divorzio. La novità più importante introdotta dalla suddetta legge è l’abbreviazione dei termini; infatti se i due coniugi si separano consensualmente, potranno chiedere il divorzio dopo sei mesi dal momento in cui la separazione è definita con l’omologa.
Se invece la separazione è giudiziale bisognerà attendere un anno dalla pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato. I dodici mesi decorrono dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
In entrambi i casi, resta fermo il requisito della mancata interruzione: la separazione dovrà essersi “protratta ininterrottamente” e l’eventuale sospensione dovrà essere eccepita dalla parte convenuta.
L’altra grande novità introdotta dalla l. n. 55/2015 è lo scioglimento anticipato della comunione dei beni tra i coniugi. Con la nuova legge l’articolo 191 del codice civile intitolato “scioglimento della comunione” viene arricchito di un nuovo comma, che stabilisce l’anticipazione dello scioglimento della comunione legale al momento in cui, nella separazione giudiziale, il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. Lo scioglimento avviene, quindi, in sede di udienza di comparizione. Fino adesso era prevista con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione; con la nuova legge lo scioglimento della comunione dei beni è anticipato al momento in cui il Presidente del Tribunale, all’udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata (per le separazioni giudiziali), ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato (per le consensuali).
Una volta decorso il termine abbreviato (di sei o dodici mesi a seconda dei casi) introdotto dalla riforma, i coniugi che intendono divorziare, oltre che in Tribunale possono utilizzare gli Istituti della negoziazione assistita introdotta dal c.d. “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014), rivolgendosi ad un avvocato (per parte) e formalizzando un accordo per la cessazione del rapporto coniugale, ovvero optando per il divorzio fai-da-te presentandosi in Comune e sottoscrivendo un accordo di fronte all’Ufficiale di Stato Civile.
Le procedure sopraindicate sono possibili anche per la separazione (solo se consensuale). Ottenuta la separazione, i coniugi beneficiano della medesima riduzione dei termini per il divorzio introdotta dalla riforma.
E' opportuno rivolgersi ad un Avvocato della sua città specializzato in diritto di famiglia.
Conlegra Staff
7 anni fa