separazione assegno di mantenimento bambini
Buonasera, sono separata dal mio compagno da cui ho avuto tre figli che al momento hanno rispettivamente 7. 9 e 12 anni.i bambini sono stati riconosciuti e portano il cognome del padre anche se nel mio stato di famiglia da sempre risulto solo io madre come genitore ed i bambini,quindi un nucleo famigliare di 4 persone. La mia domanda è questa,ho diritto ad un assegno di mantenimento per i bambini?sia io che il padre lavoriamo,io lavoro con il computer (sono grafica) presso il mio domicilio ma non presento alcuna dichiarazione di redditi pertanto il mio ISEE è pari a zero, il problema è che anche il padre non ha alcun reddito dimostrabile anche se di fatto ce l'ha eccome!basti vedere il tenore di vita che conduce,ma questo lo rende arrogante e sicuro di non avere nessun obbligo verso i bambini perchè lui per lo stato non ha redditi.come mi devo comportare?i bambini vivono con me ed ogni tanto lui passa per salutarli e portare qualche giochino ma in linea di massima passano tutto il tempo con me. io sono in procinto di aprire una partita iva per i servizi che presto presso il mio domicilio,è vero che se io dimostro un reddito sarò in dovere di dare un aiuto economico al mio ex compagno e che tutte le spese ricadranno su di me? vi prego fatemi sapere per sommi capi come funziona! ringraziandoVi per il Vs interesse cordialmente saluto.
Categoria Famiglia
Stato: Aperta
Risposte: 1
7 anni fa

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Provvedimenti riguardo ai figli. Codice Civile Art. 337- ter.
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Conlegra Staff
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Buonasera, le questioni economiche sono sempre le più controverse in una separazione e spesso la contribuzione al mantenimento dei figli è il nodo centrale di ogni controversia.L’assegno periodico per il mantenimento della prole è la forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli. E’ manifestazione del principio generale per il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, finchè non ne abbiano da soli le possibilità. Non esiste un tariffario o dei criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno. La norma (art. 337ter c.c.) recita: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto anche in costanza di unione) il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Distinti saluti Conlegra Staff
7 anni fa

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