Categoria Civile
Stato: Aperta
Risposte: 1
7 anni fa
Risposte:
In materia di danni biologici da sinistro stradale, la disciplina introdotta dall’art. 32, co. 3-ter e 3-quater del D.L . n.1 del 2012, convertito in Legge n. 27/2012, limita il risarcimento dei danni di lieve entità; i danni permanenti vengono riconosciuti solo se “suscettibili di accertamento clinico strumentale”, mentre quelli temporanei se dal riscontro medico legale risulti “visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
7 anni fa