rimozione cavi enel
Buonasera, dovendo ristrutturare la facciata di un fabbricato in centro storico, preliminarmente ho inviato una richiesta di rimozione cavi di illuminazione pubblica posti sulla facciata del fabbricato. Questo per agevolare l'impresa che farà i lavori di ristrutturazione ed evitare la contemporaneità delle lavorazioni, in maniera da poter evitare la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. L'Amministrazione, ricevuta la mia richiesta di rimozione cavi, mi risponde dicendomi di specificare il metodo di ripristino poichè soltanto al ricevimento di questa integrazione il comune potrà quantificare le spese a mio carico. In risposta a tale richiesta invio una nuova lettera specificando i metodi e rammentando all'amministrazione che i costi restano a carico di quest'ultima in forza del testo unico sulle acque e impianti elettrici (Regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 art. 122), considerando inoltre le sentenze in merito a tale problematica che in diversi casi hanno dato ragione al cittadino. Nonostante la mia precisazione, l'Amministrazione comunale mi risponde dicendomi che soltanto a ricevimento della progettazione della ristrutturazione potrà pronunciarsi. Tutto questo nonostante abbia specificato in maniera dettagliata il tipo di intervento, le modalità di ripristino e abbia concesso l'incasso, all'interno della parete del fabbricato, di tali cavi che attualmente deturpano la facciata e che costituiscono ritrovo di uccelli che contribuiscono al degrado del fabbricato lasciando "ricordini" ovunque. Ora vi chiedo: 1- Il comune può attribuire tali costi ad un cittadino? 2- Trattandosi di una mia richiesta di rimozione cavi, cosa centra la progettazione dell'intervento di ristrutturazione della facciata? 3- In base a quale norma il comune potrebbe attribuire i costi di tali interventi al sottoscritto? Grazie in anticipo!
Categoria Civile
Stato: Aperta
Risposte: 1
7 anni fa

Risposte:

rimozione cavi elettrici sentenza 708/2002
0 points

Conlegra Staff
Avvocato
Gold
Contatta
Dovrebbe far domanda per la rimozione dei cavi all'azienda stessa. La giurisprudenza esclude qualsiasi spesa a carico del cittadino. Qui di seguito è riportata la sentenza n.708/2002 del Giudice di Pace di Piacenza. Il fatto In provincia di Piacenza un cittadino deve effettuare dei lavori di restauro sulla facciata della sua casa. Su questa facciata sono fissati dei cavi elettrici gestiti dall’ente di distribuzione, necessari per l’illuminazione pubblica. Il proprietario chiede all’ENEL di rimuovere i cavi in questione per poter effettuare i lavori. Il Comune nel quale è situata l’abitazione (per effetto di una convenzione dello stesso Comune con l’ENEL) fa eseguire i lavori di rimozione ed interramento dei cavi collocati sulla facciata della casa, ma chiedendo la somma di un milione e mezzo di vecchie lire a titolo di rimborso spese. Il proprietario paga la somma in questione per non ritardare i lavori, ma contemporaneamente si rivolge al Giudice di Pace per ottenere la restituzione di quanto versato. La sentenza Il Giudice di Pace di Piacenza, con sentenza n. 708/02 – RG 2444/01 – Cr 1382, afferma che le spese per la rimozione e l’interramento dei cavi elettrici in occasione di lavori di restauro o di rifacimento delle facciate delle case, spettano all'ENEL (o all’ente pubblico, se si tratta di cavi per illuminazione pubblica). La motivazione della sentenza trae origine dal quarto comma dell’art. 122 T.U. 11/12/93 n.1775, il quale stabilisce che “salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo". Il tipo di servitù di posa dei cavi elettrici sulle facciate e sui muri perimetrali degli edifici a cui fa riferimento la norma citata precedentemente, è applicabile sia nel caso in cui sia sorta per convenzione, sentenza o espropriazione, sia nel caso di servitù sorta per usucapione. "La legge esclude in via assoluta ogni e qualsiasi spesa a carico del proprietario del fondo servente relativamente all'avvenuta rimozione e all'interramento dei cavi elettrici posti lungo i muri perimetrali e lungo la facciata dell'immobile, per cui il proprietario della casa nulla doveva all'ENEL e la riscossione avvenuta tramite il Comune rientra pienamente nella fattispecie del pagamento indebito". Con queste parole la motivazione della sentenza condanna il Comune alla restituzione della somma pagata dal proprietario dell’abitazione ed al pagamento delle spese processuali. E' opportuno rivolgersi ad un Avvocato specializzato in diritto privato Distinti saluti Conlegra Staff
7 anni fa

Trova l'Avvocato adatto al tuo caso