Gentile utente,
a norma dell' art. 1482 del codice civile "Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli",
"il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.
Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risolto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'articolo 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
E' opportuno rivolgersi ad un legale di fiducia; non sono ancora registrati sulla piattaforma Avvocati nella sua città specializzati in diritto privato.
Distinti saluti
Conlegra Staff
7 anni fa