Categoria Codice della Strada
Stato: Aperta
Risposte: 1
7 anni fa
Risposte:
Gentile utente,
è opportuno promuovere ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale. Il termine per proporre ricorso in opposizione a sanzione amministrativa è quindi di 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto. L'Ufficio del Giudice di Pace competente per territorio è sempre quello del luogo ove è stata commessa o accertata l'infrazione.
Nel caso di opposizione a sanzione amministrativa il ricorrente può stare in giudizio anche senza il patrocinio di un legale. Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre ricorso al GdP indicando le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale o dei verbali contestati e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta. Sono disponibili presso la segreteria del Giudice di Pace modelli precompilati di ricorso. Nel ricorso deve essere dichiarato il valore della causa e, in base al valore, pagati i relativi importi di Contributo Unificato comprando le marche da bollo (in vendita dal tabaccaio) e apponendole sul ricorso o sulla nota di iscrizione a ruolo. Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di Pace notifica al ricorrente la data fissata per l'udienza, notifica inoltre al Sindaco e, se lo ritiene il caso, al Prefetto o altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti. All'udienza il Giudice di Pace, sentite le parti, si pronuncia come segue:
1. ricorso accolto;
2. ricorso non accolto - in questo caso il Giudice di Pace rigetta il ricorso con possibile onere del pagamento delle spese di giudizio.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile in Tribunale. Se, entro i termini previsti, non è stato proposto ricorso e/o non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo (cartella esattoriale) per una somma pari alla metà del massimo previsto per legge con aggiunte le spese di procedimento.
Saluti
Conlegra Staff
7 anni fa