Gentile utente,
ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile:
"il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
- Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. "
Il successivo articolo 1491 del codice civile prevede che:
"non sia dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta la garanzia, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi".
In considerazione del vizio occulto del cambio che lei non conosceva al momento dell'acquisto, nè tantomeno era di facile riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1492 del codice civile può, a sua scelta,
1) chiedere la risoluzione del contratto ovvero
2) chiedere la riduzione del prezzo pari alla somma necessaria per riparare il danno occulto da incidente.
Ai sensi degli artt. 1493,1494 e1495 del codice civile:
“In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Termini e condizioni per l’azione. (art.1495 codice civile)
Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.
E' opportuno rivolgersi ad un legale di fiducia per ottenere la risoluzione del contratto o la diminuzione del prezzo.
Distinti saluti
Conlegra Staff
7 anni fa