Categoria Eredità, Testamento, Donazioni
Stato: Aperta
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7 anni fa
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Gentile utente,
nella sua domanda c'è confusione, a norma dell'art. 89 del Codice Civile infatti:
"Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. "
Conlegra Staff
7 anni fa