Gentile utente,
in primis occorrerà accertarsi del regime patrimoniale scelto dai coniugi (comunione o separazione dei beni).
In caso di separazione dei beni, a norma dell'art.215 del codice civile l'altro coniuge non ha nessun obbligo nei confronti dei debitori ( a meno che, naturalmente, non sia cofirmatario), mentre in regime di comunione dei beni la situazione è più complessa; infatti l'art.180 del codice civile rubricato "amministrazione dei beni della comunione" espressamente afferma che:
"L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi".
Ne consegue che, in caso di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche nel regime di comunione di beni è necessario il consenso di entrambi i coniugi.
A norma del successivo art.184
"Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’articolo 2683.
L’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione."
Conlegra Staff
7 anni fa