Assegno alimenti e assegno mantenimento
Buongiorno, vorrei sapere il giudice in base a che cosa stabilisce l'ammontare dell'assegno per gli alimenti e se oltre a questo posso essere obbligato a versare l'assegno di mantenimento. Grazie Ferru
Categoria Civile
Stato: Aperta
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7 anni fa

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Obbligazione alimentare. Art. 433 Codice Civile
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Conlegra Staff
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L'obbligazione alimentare consiste nel fornire un sostegno a coloro che versino in uno stato di bisogno e siano privi della possibilità economica di soddisfare le proprie esigenze primarie di vita per mancanza di redditi; l'obbligazione alimentare, infatti, trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà familiare, consistendo nella prestazione di assistenza materiale in favore di colui che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento e a nulla rilevando che lo stato di bisogno sia da imputare a responsabilità degli stessi soggetti bisognosi. Nei casi di bisogno, quindi, l'art.433 del codice civile pone a carico di determinati soggetti, individuati nell'ambito della famiglia del bisognoso, l'obbligo di prestare a quest'ultimo gli alimenti.

                                              Degli alimenti

                                                Art. 433.
                                           Persone obbligate

 

"All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

1) il coniuge;

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; (1)

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; (2)

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali."

L’elencazione delle persone obbligate a prestare gli alimenti è tassativa; tuttavia, qualora l’obbligato più prossimo si trovi nell’impossibilità di adempiere l’intera prestazione, l’art. 441 co 2 prevede che per la parte residua siano tenuti gli obbligati di grado più remoto. Quando nello stesso grado si trovino più persone, l’obbligazione viene suddivisa fra tutti in proporzione alle rispettive capacità economiche, ciascuno per la propria quota e senza vincolo di solidarietà. Qualora, invece, vi siano più aventi diritto agli alimenti, è l’obbligato più prossimo che è tenuto a provvedervi e, solo nel caso in cui egli non possa adempiere per l’intero, devono chiamarsi gli obbligati di grado ulteriore.

A norma del successivo articolo 438, gli alimenti sono dovuti in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. L'ammontare della somma di denaro prestabilita può variare a seconda delle mutate condizioni economiche dell'alimentando e dell'alimentato. Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Con l'assegno di mantenimento, invece, viene attribuito al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione un assegno idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello di cui godeva prima della separazione. A norma dell'art.156 il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato; le circostanze, in questo caso, sono unicamente di carattere economico e che possono influire sulla misura dell'assegno di mantenimento come per esempio, l'assegnazione al coniuge beneficiato della casa coniugale.

                                                            Art. 156.

                   Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

"Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti."

Saluti.

Conlegra Staff


7 anni fa

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