Categoria Civile
Stato: Aperta
Risposte: 1
7 anni fa
Risposte:
’In mancanza di accordo tra le parti, sarà quindi il Tribunale a stabilire a chi verranno affidati gli animali domestici e chi dovrà provvedere al loro mantenimento, il tutto cercando di rispettare il benessere materiale-spirituale-affettivo dell’animale.
In relazione al benessere dell’animale, i Giudici hanno così previsto:
- l’affido esclusivo dell’animale ad una parte, concedendo all’altra parte il diritto di visita per alcune ore del giorno;
- oppure l’affido condiviso dell’animale ad entrambe le parti, disponendo che lo stesso stia 6 mesi all’anno con l’una e 6 mesi con l’altra, con facoltà per la parte che nei sei mesi non lo avrà con sé di vederlo e tenerlo con sé per due giorni a settimana (Tribunale di Roma, 12.03.2016), con obbligo di suddivisione al 50% delle spese di mantenimento (cure mediche, cibo e quanto altro eventualmente necessario al suo benessere) (Tribunale di Cremona, 11.06.2008).
Esiste(va) , ma non è mai stata approvata, una proposta di legge di situtuire l'art. 455-ter del Codice Civile (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) recita: In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.
7 anni fa