RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO.

Responsabilità Professionale dell'Avvocato: rassegna giuridica della Corte di Cassazione


La Corte di Cassazione con la sentenza n.10526 depositata il 22 maggio del 2015, focalizza la propria attenzione sulla natura della responsabilità professionale dell'avvocato nel rapporto con il cliente, affermando che: "la responsabilità dell'avvocato nel rapporto con il cliente presuppone la prova del danno tra la condotta negligente e il pregiudizio subito".
L'avvocato, pur esercitando la propria professione in piena libertà, autonomia ed indipendenza, nell'ambito della tutela dei diritti e degli interessi dei propri clienti deve accettare incarichi che è consapevole di poter svolgere con adeguata competenza. Pertanto, l'accettazione di un determinato incarico professionale lascia tacitamente presumere la competenza del professionista a svolgere quel determinato compito, oltre al fatto che è dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento alle aree giuridiche nelle quali svolga la propria attività. Tra i doveri di fedeltà e di difesa l'avvocato deve comportarsi agendo nell'interesse del proprio assistito, senza compiere atti contrari che possano recare un grave pregiudizio al cliente.
La IIº sez. civile della Corte con sentenza n. 6782 del 4 aprile del 2015 evidenzia che:
"nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione. Per gli avvocati, la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti nel rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. 30 luglio 2004 n. 14597). Il problema si è già posto con riferimento alle ipotesi di inadeguata o insufficiente attività come difensore, per omissione di impugnazioni, ecc., o nella violazione di regole ricavabili dal codice deontologico, come quelle del mancato assolvimento dell'obbligo di dare al cliente le informazioni chieste e della violazione del segreto professionale (Cass. 23 marzo 1994 n. 2701)".
Questo significa che l'avvocato, nell'esecuzione del contratto d'opera professionale, è tenuto a mantenere una diligenza commisurata al tipo di prestazione richiestagli che comporta, in ogni caso, come specificato nello stralcio di sentenza poco sopra, il dovere di assolvere anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, cui l’avvocato deve ottemperare rappresentando al proprio assistito tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi e sconsigliandolo dall’ intraprendere o proseguire un giudizio dall’ esito probabilmente sfavorevole.
Nella sentenza n. 10526 la Corte sottolinea che "ai fini dell'individuazione della responsabilità contrattuale dell'avvocato deve sostenersi il rapporto di causalità tra l'atto illecito del difensore ed il danno effettivo procurato al cliente" anche se la giurisprudenza ha sempre affermato che l'allungamento dei tempi processuali non costituiscono fonte di responsabilità per l'avvocato, comunque, la perdita della possibilità di un esito positivo della lite in favore del cliente configura la responsabilità contrattuale del difensore.
L'onere probatorio che grava sul cliente consiste nell'indicare come fatto costitutivo non solo il danno e il pregiudizio sofferto, ma anche l'adempimento negligente del difensore, dal quale è scaturito il danno di un'insufficiente attività giuridica che ha difettato la prestazione d'opera intellettuale nel suo adempimento. Dall'altra parte spetterà all'avvocato dimostrare il fatto estintivo, in modo tale da fornire la dimostrazione dell'impossibilità a lui non imputabile (ex art. 1218 cod. civ.). Nella determinazione circa la responsabilità civile dell'avvocato non è sufficente indicare il mancato conseguimento del risultato voluto nell'obbligazione richiesta dal cliente, ma è necessario dare prova di una colpa grave del difensore, il quale poteva evitare gli effetti dannosi con una condotta rientrante nella diligenza media professionale richiesta per la natura stessa della prestazione in questione. A tal proposito è necessario sottolineare che se la causalità penale richiede la dimostrazione a carico dell'accusa che l'evento sia addebitabile alla condotta dell'agente secondo criteri prossimi alla certezza, in ambito civile muta la regola probatoria attenuandosi, infatti mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", al contrario, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non". Inoltre, pur riconoscendo che l’obbligo di informazione imposto al professionista è finalizzato al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente, la giurisprudenza di legittimità ha al contempo ritenuto quest’ultimo normalmente non è in grado di valutare regole e tempi processuali; di conseguenza, come sottolineato con la sentenza n. 10289/2015, la responsabilità professionale dell’avvocato sussiste anche in caso di strategia condivisa con il proprio assistito o quando sia lo stesso cliente a sollecitare il ricorso a determinati mezzi difensivi “essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica nella prestazione dell’attività professionale” (conf. Cass. 20869/2004).
Poiché l’adempimento del mandato comporta lo svolgimento di tutte le attività utili per la tutela dell’assistito, la Suprema Corte con sentenza n. 25963/2015 ha stabilito che configura un grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto e condanna al risarcimento del danno, "la condotta dell’avvocato che ometta di indicare le prove indispensabili per l’accoglimento della domanda, salvo che questi dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di aver svolto tutte le attività che, nel caso di specie, potevano essergli ragionevolmente richieste”
Successivamente, la seconda sez. Civile della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2954/2016 ha sottolineato che: "nell'esercizio della sua attività di prestazione d'opera professionale, l'avvocato assume, in genere, verso il cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè egli si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Pertanto, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. In altri termini, l'inadempimento del professionista (avvocato) non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest'ultimo, peraltro - trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia - deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass. 3 marzo 1995 n. 2466; Cass. 18 maggio 1988 n. 3463). Perciò, la responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. A meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. 11 aprile 1995 n. 4152; Cass. 18 ottobre 1994 n. 8470). L'accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cioè se la perizia richiesta trascenda o non i limiti della preparazione e dell'abilità professionale del professionista medio), giudizio da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, comportando di regola l'apprezzamento di elementi di fatto e l'applicazione di nozioni tecniche, è rimesso al giudice del merito e il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto. Occorre soltanto aggiungere, in proposito, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale che è stata malamente intrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico Il diritto al risarcimento del danno, invero, non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista dovendosi valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell’errore commesso dall’ avvocato, l’esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto. La diligenza dell’avvocato è da valutarsi in base alla complessità della causa, l’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato desiderato, in quanto, come visto sopra, trattasi di un obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi deve essere valutato alla stregua della violazione del dovere della diligenza professionale in relazione alla natura dell’attività esercitata.

Categoria Civile

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